Per favorire le esternalità positive generate dai Programmi Innovativi per la Qualità Urbana (Pinqua) di Comuni e Regioni e dai Piani Integrati che le Città Metropolitane sono chiamate a elaborare è evidente la necessità di un coordinamento territoriale degli investimenti pubblici del Pnrr e degli altri fondi comunitari, statali e regionali.
Affinché il loro impiego non risulti solo locale ed episodico e alla luce del carattere straordinario del Pnrr, tale coordinamento dovrebbe essere considerato un compito di importanza nazionale.
È questo il senso del Programma Integrato d’Area elaborato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica in forma di proposta legislativa pensata in modo da rendere il nuovo strumento compatibile con gli accordi istituzionali e con i differenziati strumenti di pianificazione vigenti nelle regioni.
Si tratta di una proposta che realizza alcuni importanti principi della “Legge di principi per il Governo del territorio” e anticipa inoltre alcuni contenuti del Disegno di legge sulla Rigenerazione urbana all’esame del Senato. Da tale Ddl, in particolare, la proposta dell’INU mutua pressoché per intero il sistema di incentivi fiscali e tributari, nell’intento di agevolare nella misura massima i trasferimenti di proprietà e gli interventi funzionali alla rigenerazione urbana spostando il prelievo fiscale sugli immobili valorizzati.
Il testo della proposta legislativa
Il Programma Integrato d’Area è esclusivamente finalizzato alla massimizzazione degli effetti urbanistici e ambientali dell’impiego delle risorse del PNRR, che in misura assai rilevante riguardano i contesti urbani, le reti delle infrastrutture e gli spazi pubblici secondo un disegno coerente di transizione ecologica.
Allorché l’impiego delle risorse finanziarie del PNRR in determinati interventi pubblici o privati produce effetti che il Comune ritiene rilevanti per la qualità dell’ambiente urbano e capaci di creare sinergie con altri eventuali interventi che i soggetti del settore pubblico o di quello privato potrebbero promuovere, il Comune può predisporre, anche in forma associata con altri Comuni, un Programma Integrato d’Area volto a far sì che la territorializzazione delle risorse del PNRR agevoli la rigenerazione di intere parti di città degradate, o da valorizzare, di reti, infrastrutture e dotazioni urbanistiche in vista della transizione ecologica dell’ambiente urbano e del territorio.
Il Comune, assunta la decisione di dotarsi di un Programma Integrato d’Area, definisce la propria Strategia in apposito elaborato, avvalendosi dei contributi di cittadini e associazioni, nonché delle manifestazioni di interesse di ogni altro soggetto pubblico o privato interessato a realizzare progetti di investimento in attuazione degli obiettivi del PNRR e dei documenti di programmazione regionale e locale attivi sul territorio.
Il Programma Integrato d’Area è elaborato dai Comuni, singoli o associati, utilizzando i contributi emersi dalla consultazione pubblica, ivi inclusi gli approfondimenti e gli impegni connessi alle manifestazioni di interesse dei soggetti interessati ad effettuare investimenti, nonché gli ulteriori elementi che il Comune dovesse ritenere utili. Il Programma individua gli interventi pubblici e privati e le aree, anche non contigue con essi funzionalmente connesse, per la cui realizzazione sono impiegati, nella loro totalità, i contributi per il rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 16 del Dpr 380/2001.
Il Programma Integrato d’Area definisce i propri contenuti in attuazione delle missioni del PNRR in coerenza agli obiettivi di sviluppo urbano sostenibile presenti nella programmazione comunitaria, nazionale e regionale del periodo 2014-2020 e 2021-2027.
Il Programma Integrato d’Area può essere derogatorio agli strumenti urbanistici vigenti ed assume valore conformativo dell’uso del suolo.
La predisposizione dei Programmi Integrati d’Area da parte dei Comuni, singoli o associati, è indirizzata ed assistita dai nuclei di sostegno all’attuazione del PNRR (DL 31 maggio 2021 n. 77, art. 9 c. 2) sotto il coordinamento della Cabina di regia insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (DL 31 maggio 2021 n. 77, art. 2).
Nel caso delle Città Metropolitane che dispongano dei piani integrati per l’attuazione del PNRR, gli stessi possono assume valore di Programma Integrato d’Area integrando politiche e risorse in una visione più generale di strategia di sviluppo del territorio che ne valorizzi le sue specifiche peculiarità tangibili ed intangibili.
Il Programma Integrato d’Area, sottoposto a valutazione di ecosostenibilità semplificata – VES2 è adottato dalla Giunta Comunale ed assoggettato a dibattito pubblico. Qualora costituisca variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti è pubblicato per le osservazioni e controdedotto. Da questa ultima procedura sono esentate le varianti riguardati le opere pubbliche e gli interventi nei tessuti urbani consolidati non assoggettati a piano attuativo.
In sede di Conferenza dei Servizi il Programma Integrato d’Area acquisisce i pareri degli Enti pubblici territoriali, degli Enti dotati di competenze in specifiche materie, dei soggetti gestori di infrastrutture e servizi pubblici. Il Programma Integrato d’Area è approvato dalla Giunta Comunale ovvero, se in variante agli strumenti urbanistici, dal Consiglio Comunale. Quando necessario, è approvato anche con Accordo di Programma.
Le previsioni del Programma Integrato d’Area, ferme restando le scadenze per l’impiego dei fondi del PNRR, restano efficaci per dieci anni a decorrere dalla sua approvazione.
Durante tale arco temporale, gli immobili privati oggetto di un complessivo intervento di ristrutturazione o restauro inclusi nel Programma Integrato d’Area fruiscono dei seguenti benefici fiscali: esenzione dall’IMU; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti funzionali alla effettuazione degli interventi; proroga della applicazione dei benefici in materia di risparmio energetico e manutenzione straordinaria stabiliti dalle norme vigenti; esenzione dai tributi per l’occupazione di suolo pubblico e dalla tassa dei rifiuti nel periodo di esecuzione dei lavori; esenzione dalla corresponsione del contributo sul costo di costruzione; deduzione dal reddito delle persone fisiche di quota parte dell’IVA in relazione all’acquisto dalle imprese di unità residenziali costituenti “prima casa”; esenzione dai tributi per l’occupazione di suolo pubblico per gli immobili ad uso commerciale dopo l’esecuzione degli interventi fino alla scadenza del Programma; deduzione dal reddito del locatore delle spese ordinarie di gestione degli immobili dati in locazione; esenzione dall’imposta di registro annuale per gli immobili dati in locazione.
Semplificazione delle procedure
- Pubblicazione del documento contenente la Strategia d’area con acquisizione di contributi: 30 giorni
- Redazione del Programma e della valutazione VES, adozione da parte della Giunta (se non in variante urbanistica) e successivamente del Consiglio (se in variante): 90 giorni
- Deposito del Programma per le osservazioni: 30 giorni
- Dibattito pubblico: 30 giorni
- Controdeduzioni, Conferenza dei Servizi: 75 giorni
- Approvazione da parte della Giunta: 15 giorni
- Approvazione da parte del Consiglio Comunale (se in variante urbanistica): 30 giorni
- Approvazione dell’Accordo di Programma (se necessaria): 15 giorni
Tempo totale massimo richiesto per l’approvazione del Programma: 300 giorni (315 giorni con AdP).